ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE: nuove linee guida
In data 28 aprile 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha redatto le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge “Riaperture” n. 52 pubblicato il 22/04/2021
Il nuovo documento (l’ultima versione risale ad ottobre 2020) è stato semplificato, accorpando più settori economici e ricreativi in macro-aree.
Attività Turistiche e Ricettive
SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.
Cosa è cambiato? L’unica modifica intervenuta per questa attività riguarda la distanza tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, che è stata ridotta ad almeno 1 metro (le precedenti linee guida prevedevano 1,5 metri).
Resta invece confermato:
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ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere. Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
Indicazioni di carattere generale Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.
Cosa è cambiato?
Resta invece confermato:
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STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Non sono intervenute modifiche per questo settore.
Resta confermato: · gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; · i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate; · per i servizi igienici ad uso comune sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. |
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI / OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
Cosa è cambiato? Per quello che concerne tali strutture, la modifica riguarda la distanza dei posti letto all’interno delle camere ad uso promiscuo, che passa da 1,5 metri a 2 metri.
Resta invece confermato: · La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie. · La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. · All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. |
LOCAZIONI BREVI
Cosa è cambiato? Veniva raccomandata, al cambio dell’ospite, l’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria: ora deve essere assicurata. |
Impianti di risalita
Viene introdotta in seguito una parte relativa agli impianti di risalita, partendo dalle indicazioni di carattere generale, che si applicano agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica (sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
- Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili; soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici più frequentemente toccate.
- Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria.
Vendita titoli di viaggio
→ Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line, collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. → Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche. → Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di ingresso/uscita. → Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici) |
Trasporto
→ Dovrà essere valutato, per ogni tipologia di impianto, il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). → seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. → cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). → funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). → Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). → I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti. → In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare. → Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile. |
Link utili
Le nuove Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:
Articolo Infostudio Lavoro – Fiscal Focus